homeschool

ISTRUZIONE PARENTALE

1. Definizione

L’istruzione parentale, detta anche “homeschooling”, è la scelta di una famiglia, o di un gruppo di famiglie, di provvedere autonomamente all’istruzione dei propri figli. Secondo le leggi italiane, infatti, l’obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali, le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente. L’insegnamento può essere impartito dai genitori oppure da un educatore privato.

La possibilità di attivare l’istruzione parentale è prevista dagli art. 30, 33 e 34 della Costituzione ed è poi regolato da una serie di norme di legge:

D. Lgs. 297/1994, art. 111 e ss.;
D. Lgs. 59/2004, art. 8 c. 4 e art.m 11 cc. 5-6;
D. Lgs. 76/2005, art. 1 cc. 4-5;
D. Lgs. 296/2006, art. 1 c. 622;
D. Lgs. 62/2017, art. 23;
C. M. 22994/2019 (circolare ministeriale annuale sulle iscrizioni). 

2. Le caratteristiche dell’istruzione parentale e le fasi procedurali

I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.

Più recentemente, la legge ha stabilito che, in caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza e alla scuola di appartenenza.

Tali alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, in base a quanto stabilito nell’art. 23 del D. Lgs. 62/2017, che stabilisce che gli alunni in istruzione parentale “sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.” 

Nel caso gli esami di idoneità vengano sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, i familiari sono tenuti a comunicarne gli esiti alla scuola vigilante per la verifica di competenza sull’adempimento.

La scuola che riceve la domanda di istruzione parentale deve vigilare sull’adempimento dell’obbligo scolastico dell’alunno. Al controllo dell’adempimento sono competenti il dirigente scolastico ed il sindaco del Comune di residenza.

                             PROTOCOLLO ATTIVAZIONE ISTRUZIONE PARENTALE

ALLEGATI
all-1-richiesta-di-ritiro-alunno-anno-corso all-2-richiesta-di-attivazione-istruzione-parentale
all-3-richiesta-di-esame-di-idoneita all-4-richiesta-di-esame-di-stato