In relazione a quanto previsto dalla delibera ANAC n. 144/2014: "Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni" del 20 ottobre 2014, le istituzioni scolastiche non sono soggette all'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'art.14 del D.lgs 33/2013.

DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
   
   
   
 CONSIGLIO DI ISTITUTO del 22 dicembre 2020

 delibera 46; delibera 47; delibera 48; delibera 49: delibera 50

 CONSIGLIO DI ISTITUTO del 1 dicembre 2020

 delibera 38; delibera 39; delibera 40; delibera 41; delibera 42;

delibera 43; delibera 44; delibera 45

 CONSIGLIO DI ISTITUTO del 30 settembre 2020

 delibera 34; delibera 35; delibera 36 ;delibera 37

 CONSIGLIO DI ISTITUTO del 8 settembre 2020

delibera 28, delibera 29; delibera 30; delibera 31; delibera 32;

delibera 33

 CONSIGLIO DI ISTITUTO del 10 giugno 2020

 delibera 19; delibera 20; delibera 21; delibera 22; delibera 23;

delibera 24; delibera 25; delibera 26; delibera 27

 CONSIGLIO DI ISTITUTO del 17 febbraio 2020

 delibera 10; delibera 11; delibera 12; delibera 13; delibera 14;

delibera 15; delibera 16; delibera 17; delibera 18;

CONSIGLIO DI ISTITUTO del 18 dicembre 2019

 delibera 6; delibera 7; delibera 8; delibera 9; 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO del 5 dicembre 2019 

 delibera 1; delibera 2; delibera 3; delibera 4; delibera 5

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO del 12 novembre 2019 

 delibera 122;delibera 123; delibera 124; delibera 125

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO del 8 ottobre 2019 

 delibera 116; delibera 117; delibera 118; delibera 119; delibera 120;

delibera 121

CONSIGLIO DI ISTITUTO del 24 settembre 2019

 delibera 106; delibera 107; delibera 108; delibera 109; delibera 110;

delibera 111; delibera 112; delibera 113; delibera 114; delibera 115 

 CONSIGLIO DI ISTITUTO del 16 aprile 2019

 delibera 98; delibera99; delibera 100; delibera101; delibera 102

delibera103; delibera 104; delibera 105

CONSIGLIO  DI ISTITUTO del 11 marzo 2019

delibera n85 ;delibera n86 ;delibera n87;delibera n88 ;delibera n89;

delibera n90 ;delibera n91 ;delibera n92 ;delibera n93 ;delibera n94;

delibera n95 ;delibera n96 ;delibera n97


Dlgs 33/2013

Articolo 13, comma 1, lettera a
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;

 

Art. 14 - Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.